Azione di responsabilità verso gli amministratori: Ultimi orientamenti


I presupposti dell'azione di responsabilità sono la violazione degli obblighi legati alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e l'insufficienza dello stesso al soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. articolo 2394 del codice civile).

Con l'azione di responsabilità contro gli amministratori e a tutela dei creditori sociali «si lamenta […] un danno diretto, per responsabilità e non per debito, causato dalla condotta dell'amministratore che ha vulnerato il patrimonio della società sino a renderlo non capiente per soddisfarli» (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 31204 del 29 dicembre 2017).

L'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori deve porsi quale «conseguenza delle condotte degli organi sociali in violazione ai doveri della carica» (Cass. 31204/2017 cit.).

A seguito della declaratoria di fallimento la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità prevista dall'articolo 2393 del codice civile e dell'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile spetta, in via esclusiva, al curatore (cfr. articoli 2394 bis del codice civile e 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), il quale «può fruire dei presupposti e degli scopi di entrambe, al fine di acquisire all'attivo fallimentare tutto quanto sottratto, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale» (Cass. 31204/2017 cit.).

Nell'ipotesi in cui il curatore, in sede di azione giudiziaria, deduca la responsabilità degli amministratori senza ulteriori specificazioni «fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione dell'art. 146 legge fall.» (Cass. 31204/2017 cit.) e fa riferimento al requisito dell'insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento dei creditori (Cass. 31204/2017) .

Il momento di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione giudiziaria di responsabilità contro gli amministratori è collegato a quello di «oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione)» (Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 23171 del 22 ottobre 2020) e «decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli» (Cass. 31204/2017 cit.; conformi ex multis Cass. 9619/2009 cit.; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 13378 del 12 giugno 2014).

Per quanto attiene al decorso del termine prescrizionale, stante la «onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento» (Cass. 13378/2014 cit.).

Tale presunzione, in quanto fondata sull'id quod plerumque accidit, «non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, gravando il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione» (Cass. 31204/2017 cit.; conformi ex multis Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 24715; Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2014, n. 13907), con la conseguenza, quanto al riparto degli oneri probatori, che la prova contraria della «diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale» e di conoscibilità dello stesso, tesa a vincere la suddetta presunzione, è a carico dell'amministratore (Cass. 13378/2014 cit.).

Con la recente ordinanza n. 15839 pubblicata in data 23 luglio 2020 i Giudici della Sesta Sezione civile (Prima Sottosezione) della Corte di cassazione, in sostanziale continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, hanno statuito il seguente principio di diritto: «L'azione ex art. 146 l.fall. dei creditori sociali verso gli amministratori soggiace al termine prescrizionale di cui all'art. 2394 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti».

 

Fonte: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com

 

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