Il nuovo piano di risanamento

Il Decreto Legislativo n. 147/2020, correttivo al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza,modifica sostanzialmente anche l’articolo 56 del citato codice in merito al Piano di Risanamento che ha come obiettivo il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, ossia il recupero di una normale situazione economico/finanziaria che consenta la conservazione della continuità aziendale.

Il nuovo articolo 56 del Codice della Crisi e dell’insolvenza stabilisce che il piano attestato di risanamento deve avere una data certa e dunque una forma scritta e deve indicare:

la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

-    le principali cause della crisi;

-   le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

-    i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;

-     gli apporti di finanza nuova;

-     i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;

-     il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

 

Il comma 3 del richiamato articolo 56 prevede che un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. L’attestatore, dunque, garantirà, a fronte di un lavoro approfondito, essenzialmente due elementi:

 1.  i dati di partenza su cui poggia il piano sono veritieri e affidabili;

2. verifica che le assunzioni del piano hanno una logica economico/finanziaria in grado di revedere il ragionevole raggiungimento del risanamento dell’impresa, con conseguente, possibilità di servire i debiti nella misura ed alle condizioni proposte.

Inoltre, poiché la nomina è una facoltà diretta dell’imprenditore, in base ai requisiti di indipendenza dell’impresa e di professionalità, l’attestatore dovrà garantire la propria totale estraneità agli interessi dell’impresa e dell’imprenditore. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori, possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. Pertanto, la pubblicazione nel registro delle imprese è solo facoltativa.

Dalla lettura della norma, si rileva che può fare ricorso al piano di risanamento anche l’imprenditore che si trova in una situazione di insolvenza, e cioè una situazione di difficoltà non irreversibile. Difatti, lo scopo del piano deve essere quello di risanare l’impresa e non deve essere utilizzato con finalità liquidatorie. Difatti, il piano attestato di risanamento non è una procedura concorsuale, non è governabile, né è controllato, da parte di un’autorità preposta e non prevede il coinvolgimento dell’intero ceto creditorio.

 

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