L’esercizio provvisorio nel fallimento per valorizzare l’impresa

L’ esercizio provvisorio nelle procedure fallimentari, ai sensi dell’art. 104 L.F. comma 1 e 2, deve essere concepito e percepito come un mezzo di valorizzazione dell’impresa in stato di insolvenza, al fine di promuovere il trasferimento dell’azienda ad altro imprenditore mediante la negoziazione di un affitto ovvero la cessione . Attraverso l’esercizio provvisorio il Curatore si sostituisce all’imprenditore fallito al fine di non disperdere gli elementi di vitalità aziendale , come l’avviamento o il valore del marchio. Questo strumento può essere disposto dal giudice delegato dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, nella fase che precede il deposito del piano di liquidazione dell’attivo oppure successivamente al deposito di tale piano di liquidazione, in presenza però dell’autorizzazione del comitato dei creditori. Nella prima ipotesi, sarà pertanto il giudice delegato a surrogare il parere del comitato dei creditori (non essendosi ancora costituito tale orga...