Tribunale di Roma: L'assenza di contratto di conto corrente invalida clausole di interessi, spese e commissioni

 

Quando gli imprenditori, aventi rapporti decennali con gli istituti di credito, si trovano nella occorrenza di dover far analizzare i propri prodotti bancari, spesso non dispongono del contratto iniziale di stipula, il quale dovrebbe essere obbligatoriamente consegnato e visionato dalle parti. Tale documentazione può essere da loro richiesta per mezzo dei propri legali ai sensi dell'art.119, comma 4, del Testo Unico Bancario. Laddove la banca entro, 90 giorni, non riesca a fornire la documentazione richiesta o a dimostrare la forma scritta del rapporto, il contratto stesso è dichiarato nullo.

Questa è la conclusione della  XVI° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, che in data 12/05/2020 ha emesso una significativa sentenza in ambito bancario. Nel dettaglio, mediante tale decisione, è stata accertata e dichiarata la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze inerenti ad un rapporto di conto corrente, aperto dai ricorrenti presso un istituto di credito, il quale non risultava regolato da specifiche pattuizioni, essendo stato posto in essere in assenza di un contrato sottoscritto tra le parti.

L'art. 117, comma 1, del Testo Unico Bancario prevede espressamente che i contratti bancari «sono redatti per iscritto». Il comma 3 afferma, invece, che «nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo».

Per ciò che concerne la sentenza sopraindicata, nel corso del dibattimento, il Giudice ha evidenziato la mancanza agli atti sia del contratto di apertura di conto corrente sia dei contratti di affidamento relativi al rapporto di conto corrente della parte ricorrente. Di conseguenza, alla luce di tale irregolarità, si è reso necessario effettuare il ricalcolo del rapporto, espungendo ogni interesse e applicando il tasso legale sia per gli interessi attivi sia per gli interessi passivi, stornando dal conteggio tutti gli addebiti a titolo di spese, commissioni e CMS. 

 

 Fonte: ww.ntplusdiritto.ilsole24ore.com

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