Cosa succede ai dipendenti in caso di fallimento o di concordato preventivo?

Si premette che i crediti dei dipendenti sono assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C., perciò vuol dire che godono di un ruolo piuttosto prioritario nell’ordine di pagamento da parte della procedura.

I presupposti affinché un credito venga riconosciuto nel fallimento e nel concordato preventivo sono diversi.

Nel caso del fallimento il creditore riceve una formale comunicazione ex art. 92 L.F. da parte del Curatore nominato dal Tribunale, con la quale viene invitato a proporre domanda di ammissione al passivo del fallimento entro 30 giorni antecedenti all’udienza fissata per l’esame delle domande.

In proposito è bene ricordare che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14767 del 30 giugno 2014 n. 14767 ha ribadito che "se la scadenza cade di giorno festivo o equiparato a festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno feriale precedente".

La domanda di ammissione allo stato passivo, come specificato dall’art. 93 L.F., deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • “1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
  • 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  • 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  • 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore”.

Una volta inviata la domanda, il cui inoltro a seguito dell’introduzione del Processo Civile Telematico deve essere eseguito a mezzo pec all’indirizzo della procedura specificato nella comunicazione ricevuta, sarà necessario attendere che nei quindici giorni antecedenti all’udienza il Curatore invii al creditore istante il progetto di stato passivo, nel quale prenderà una decisione preliminare sulla sua richiesta di riconoscimento del credito.

Laddove il Curatore non proponesse l’accoglimento integrale della domanda è possibile inviare, sempre a mezzo pec, delle osservazioni scritte o eventuale la documentazione integrativa richiesta, entro giorni 5 antecedenti all’udienza di esame.

Il giorno dell’udienza non è essenziale presenziare personalmente, e successivamente si riceverà, sempre a mezzo pec, lo stato passivo dichiarato esecutivo, cioè la decisione del Giudice in merito alla domanda formulata.

Tale decisione si consolida trascorsi 30 giorni dalla comunicazione ai creditori, laddove non venga impugnata da alcuno di essi.

Diversamente, nel concordato preventivo, il creditore riceve dal Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale una comunicazione ex art. 171 comma II, con la quale viene informato dell’apertura della procedura di concordato e altresì invitato a specificare il credito vantato entro un termine utile allo stesso per la verifica di quanto indicato nella Proposta di Concordato Preventivo. In entrambi i casi il credito vantato andrà indicato al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle previdenziali.

Eseguiti tali adempimenti, avuta quindi conferma del riconoscimento del proprio credito, sarà necessario attendere il pagamento che avverrà tramite piano di riparto, all’esito della liquidazione dei beni della procedura.

Molto spesso però accade che le procedure di liquidazione richiedano tempi piuttosto lunghi, soprattutto quando si rende necessaria la vendita di immobili, oppure, in caso di fallimento, può capitare che l’attivo non sia sufficiente alla copertura dei crediti dei dipendenti. In tale ipotesi è possibile, per i crediti che riguardano le retribuzioni delle ultime tre mensilità e per il TFR, ricevere il pagamento in via anticipata richiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia Inps.

Ai fini dell’accesso al Fondo, le cui istruzioni sono reperibili sul sito dell’Inps, è necessario il rilascio da parte del responsabile della procedura della certificazione del credito attraverso la sottoscrizione di un modello denominato SR52.

Nel caso di fallimento verrà rilasciato dal Curatore (previa compilazione a cura del lavoratore), decorsi giorni 30 dalla comunicazione di esecutività dello stato passivo che riconosce il credito, unitamente alla certificazione che nei confronti di tale credito ammesso non è stata proposta opposizione.

Nel caso del concordato preventivo sarà necessario attendere l’avvenuta omologa della procedura da parte del Tribunale.

GIURISPRUDENZA CORRELATA

  • Nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa, con trasferimento del portafoglio e del personale ad altra impresa, fissata dall'art. 5 d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 1978 n. 738) in relazione all'art. 10 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, in l. 26 febbraio 1977 n. 39), la risoluzione di diritto del rapporto dei dipendenti dell'impresa in liquidazione costituisce un equipollente del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non può essere equiparata alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta; conseguentemente, al personale dirigente per il quale non si verifica la riassunzione in servizio da parte dell'impresa cessionaria del portafoglio compete l'indennità sostitutiva del preavviso.  Cass. civ. sez. lav., 7 luglio 2018, n. 18565
  • Nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa, con trasferimento del portafoglio e del personale ad altra impresa, fissata dall'art. 5, d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 1978, n. 738) in relazione all'art. 10, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, in l. 26 febbraio 1977, n. 39), la risoluzione di diritto del rapporto dei dipendenti dell'impresa in liquidazione costituisce un equipollente del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non può essere equiparata alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta; conseguentemente, al personale dirigente per il quale non si verifica la riassunzione in servizio da parte dell'impresa cessionaria del portafoglio compete l'indennità sostitutiva del preavviso. Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 1993, n. 10086
  • Il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. in capo al lavoratore. Cass. civ., sez. lav., 11 ottobre 2019, n. 25682
  • Nell'ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato, diversamente da quanto accade nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato per nullità del termine, alla messa in mora del datore di lavoro mediante l'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest'ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l'impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la prestazione, manifestato con l'intimazione del licenziamento. Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2019, n. 15379
  • In tema di privilegio generale sui mobili, ai fini della collocazione sussidiaria del credito sul prezzo degli immobili, di cui all'art. 2776 c.c., grava sul creditore l'onere di provare che, prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio (e non anche prima di aver dispiegato l'azione esecutiva, pure soltanto mediante intervento), è rimasto incapiente nell'esecuzione direttamente proposta ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato. Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5724

 

 

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