Società semplice sempre più conveniente per costituire holding di famiglia

L’Agenzia delle entrate con le risposte a interpello 689 e 691, rafforza l’utilizzo della scoietà semplice ai fini della detenzione di immobili nell’ambito delle holding di famiglia. Infatti secondo tali risposte agli interpelli l’Agenzia delle entrate evidenzia che :

- La distribuzione ai soci di società semplice del danaro ricavato dalla vendita di un immobile non plusvalente (detenuto da piu di 5 anni) ai fini Irpef non costituisce materia imponibile in capo alle persone fisiche.

Sotto tale aspetto l’Agenzia conferma le tesi per la quale poiché la società semplice non può svolgere attività commerciale essa non realizza reddito d’impresa e la cessione degli immobili acquisiti da oltre un quinquennio produce plusvalenze non imponibili (articolo 67, comma 1, Tuir).

L’Agenzia , nell’ipotesi peculiare della società semplice, conclude che la distribuzione di redditi non imponibili in capo alla società semplice costituisce una mera movimentazione patrimoniale, priva di effetto reddituale per i soci. Entrambe le risposte evidenziano come la presenza di redditi esenti nella società non determini alcuna imputazione per trasparenza sul socio in quanto l’esenzione “a monte” salva dall’imponibilità “a valle”.

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