La proposta di concordato fallimentare


Il concordato fallimentare (artt. 124-141 l. fall.) costituisce una modalità di chiusura del fallimento alternativa alla liquidazione dell’attivo predisposta dal curatore fallimentare, fondato sulla presentazione di una proposta contenente un piano, volto a soddisfare in tutto o in parte i creditori, in base alle risorse disponibili.

Lo strumento ha la finalità di coniugare esigenze di speditezza, accanto al normale obiettivo di soddisfacimento dei creditori, tramite le diverse modalità possibili.

In questa medesima prospettiva, anche il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza promulgato con il D.Lgs. 12/01/2019, n. 19, che a seguito di rinvii entrerà in vigore il prossimo 16/05/2022, contempla in forma sostanzialmente inalterata l’istituto agli artt. 240 ss.

L’art. 124, ultimo comma, L.F., stabilisce: "la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato".

La proposta di concordato è presentata al giudice delegato, il quale, valutata la ritualità della stessa, previo parere del curatore e del comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine entro il quale gli stessi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 125 L.F.), dovendosi ritenere, in caso contrario, consenzienti (art. 128, ultimo comma, L.F.).

Nel delineare le modalità di votazione e di formazione della maggioranza, l'art. 128 L.F. stabilisce, in via generale, che il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 127. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Il termine finale per la presentazione della proposta di concordato fallimentare da parte dei creditori o dei terzi è quello del deposito del decreto di chiusura del fallimento.

Ipotesi di proposta presentata dal fallito o da soggetti a lui riferibili - Nel caso in cui, invece, la proposta di concordato fallimentare sia presentata dal fallito o da soggetti a quest’ultimo collegati vi è una precisa finestra temporale per la presentazione della proposta: essa non può essere presentata se non dopo che sia decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Il concordato fallimentare (artt. 124-141 l. fall.) costituisce una modalità di chiusura del fallimento alternativa alla liquidazione dell’attivo predisposta dal curatore fallimentare, fondato sulla presentazione di una proposta contenente un piano, volto a soddisfare in tutto o in parte i creditori, in base alle risorse disponibili.

Lo strumento ha la finalità di coniugare esigenze di speditezza, accanto al normale obiettivo di soddisfacimento dei creditori, tramite le diverse modalità possibili.

In questa medesima prospettiva, anche il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza promulgato con il D.Lgs. 12/01/2019, n. 19, che a seguito di rinvii entrerà in vigore il prossimo 16/05/2022, contempla in forma sostanzialmente inalterata l’istituto agli artt. 240 ss.

L’art. 124, ultimo comma, L.F., stabilisce: "la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato".

La proposta di concordato è presentata al giudice delegato, il quale, valutata la ritualità della stessa, previo parere del curatore e del comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione ai creditori, fissando un termine entro il quale gli stessi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 125 L.F.), dovendosi ritenere, in caso contrario, consenzienti (art. 128, ultimo comma, L.F.).

Nel delineare le modalità di votazione e di formazione della maggioranza, l'art. 128 L.F. stabilisce, in via generale, che il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 127. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Il termine finale per la presentazione della proposta di concordato fallimentare da parte dei creditori o dei terzi è quello del deposito del decreto di chiusura del fallimento.

Ipotesi di proposta presentata dal fallito o da soggetti a lui riferibili - Nel caso in cui, invece, la proposta di concordato fallimentare sia presentata dal fallito o da soggetti a quest’ultimo collegati vi è una precisa finestra temporale per la presentazione della proposta: essa non può essere presentata se non dopo che sia decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

 


 


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