Debito IVA: Nuove soglie di allerta

 

Al momento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII (15 luglio 2022) con il D.Lgs. 83/2022 il Legislatore ha modificato in modo incisivo l’impianto originario del Codice, ad esempio abrogando definitivamente le procedure d'allerta, sostituite ora dal nuovo istituto della composizione negoziata della crisi varato con il DL 118/2021 conv. in Legge 147/2021 . D
a qui per dire che ad oggi le procedure di allerta cosi come inizialmente previste non ci sono più, ma rimangono gli strumenti di allerta in quanto obiettivo della riforma è quello di creare un sistema che consenta di intercettare sul nascere i segnali della crisi, in modo da favorirne il superamento in tempi quanto più rapidi possibile e nel modo meno doloroso sia per l'imprenditore/debitore che per i creditori.

In questo quadro si innesta l'obbligo di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, in quanto l’esposizione dei debiti fiscali, previdenziali ed in genere quelli tributari rappresenta uno degli indizi tipici rivelatori della crisi d’impresa. L’imprenditore in difficoltà si rifugia quasi sempre nella leva fiscale (ritardando i pagamenti fiscali, previdenziali e tributari) al fine di acquisire quella liquidità necessaria per affrontare il momento di crisi d’impresa in senso lato. Tutto ciò in quanto l’imprenditore conosce benissimo che l’amministrazione finanziaria non spicca nella celerità nella riscossione dei suoi crediti.

Come è noto, uno degli indizi tipici rilevatori della crisi dell'impresa è l'esposizione per debiti fiscali e previdenziali; l'esistenza di un'esposizione “rilevante” per debiti di questa natura, infatti, è uno dei primi segnali tangibili della crisi perché, sovente, l'imprenditore in difficoltà preferisce ritardare i pagamenti verso lo Stato per retribuire i dipendenti e tacitare i fornitori, nella speranza di poter uscire dalla situazione critica grazie alla continuità dei rapporti con questi ultimi, confidando, nel contempo, nella tradizionale scarsa reattività del creditore pubblico.

Sin dalla versione varata con il D.Lgs. 14/2019, il Legislatore ha quindi dedicato una particolare attenzione ai debiti verso gli enti pubblici: con specifico riguardo ai debiti per IVA. Con l’introduzione dell' art. 25 novies D.Lgs. 83/2022, il Legislatore ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto segnalare al debitore, “entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni” delle liquidazioni IVA periodiche, l'esistenza di un debito scaduto e non versato “superiore all'importo di euro 5.000”, senza ulteriori indicazioni.

Opportunamente, dunque, in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, il Legislatore ha modificato l'art. 25 octies D.Lgs. 83/2022 , prevedendo ora che:

  • l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di segnalare “all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo” l'esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, “di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000”;
  • la segnalazione deve essere inviata “contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54 bis DPR 633/72[vale a dire: entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo], e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21 bis DL 78/2010”;
  • la norma si applica “in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all' art. 21 bis DL 78/2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022”.

Si tratta, all'evidenza, di una soluzione di compromesso e di buon senso. In pratica, la segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è obbligatoria nei seguenti casi:

  • a fronte di un debito IVA di importo pari o superiore al 10% del volume d'affari dell'impresa, purché non inferiore a € 5.000 (il debito IVA inferiore a € 5.000 è dunque in ogni caso irrilevante);
  • a fronte di un debito IVA di importo superiore a € 20.000, indipendentemente dal volume d'affari dell'impresa (il debito IVA superiore a € 20.000 è dunque sempre e in ogni caso rilevante).

La segnalazione dovrà essere inviata “all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo” al più tardi entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione delle liquidazioni periodiche (vale a dire: entro i 150 giorni successivi all'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).

La norma si applica “in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni … relative al secondo trimestre 2022”; dunque, poiché a norma dell'art. 21 bis DL 78/2010 “la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre”, le prime segnalazioni si dovrebbero registrare non oltre il prossimo 13 febbraio 2023.

 

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