La vendita nel Codice della crisi di Impresa
Nel Codice della crisi di impresa la norma fulcro sulle vendite in materia di liquidazione giudiziale (espressione che ha sostituito il termine fallimento) è costituita dall’articolo 216, che disciplina le procedure che si apriranno a partire dal 1° settembre 2021.
Dalla Relazione al decreto legislativo di attuazione della legge Delega 19 ottobre 2017 n. 155 emerge che «il giudice nella prospettiva della riforma è destinato a riacquistare un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore». Al giudice delegato è stato, dunque, assegnato un ruolo centrale nella scelta delle modalità di liquidazione.
Nell’ambito della nuova disciplina è stato affermato principio del favor per la cessione del complesso aziendale (azienda, rami di essa, rapporti giuridici in blocco), rispetto alla vendita dei singoli blocchi che può avvenire sono nel caso in cui vi è una previsione di maggiore soddisfazione dei creditori;
La stima dei beni acquisiti all’attivo
L’articolo 216 Dlgs 14/2019 sancisce che «i beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore», e non invece dal giudice delegato, al quale spetterà in seguito emanare l’ordinanza di vendita.L’esperto, una volta nominato, non deve prestare giuramento, essendo unicamente chiamato a depositare la perizia con modalità telematiche. In particolare, gli esperti sono tenuti a fornire informazioni omogenee, in quanto i modelli delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. L’articolo 216, comma 1, Dlgs 14/2019 prevede che la stima può essere omessa unicamente per i beni di modesto valore.
L’ordinanza di vendita del giudice delegato
Il comma 2 dell’articolo 216, Dlgs 14/2019 prevede che «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati». La stessa norma precisa che tali attività devono svolgersi «con le modalità stabilite con ordinanza del giudice delegato».
La suddetta ordinanza diventa, pertanto, il perno delle modalità concorsuali di liquidazione. In particolare, con tale provvedimento il giudice delegato è legittimato a modificare alcune scelte approvate dal programma di liquidazione: per esempio il giudice potrà scegliere di fare ricorso alle regole del Cpc per le vendite di mobili, anche registrati, e di immobili, così come sancito dal comma 3 dell’articolo 216, Dlgs 14/2019.
Relativamente alle modalità di vendita si precisa che la vendita concorsuale competitiva è da distinguere da quella concorsuale esecutiva di beni mobili o immobili. Per la vendita competitiva, infatti, il giudice, a differenza di quanto avviene per la vendita esecutiva, deve muoversi quasi esclusivamente nell’ambito dei principi espressamente enunciati ai commi 2 e 5 ss. dell’articolo 216, Dlgs 14/2019, potendo solo in ipotesi marginali fare applicazione della disciplina ordinaria del Codice di procedura civile (richiamata dal comma 8 soltanto per alcune norme sul pagamento rateale).
Per quanto concerne, invece, la disciplina dell’ordine di liberazione dell’immobile – oggetto ulteriore dell’ordinanza di vendita del giudice delegato – si richiama la disposizione di cui al quarto periodo del comma 2 dell’articolo 216 Dlgs 14/2019, a norma della quale il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Tale disciplina non intacca a ogni modo la specifica salvaguardia prevista per il godimento della casa di abitazione da parte del debitore fino all’affettivo trasferimento.
La pubblicità dell’ordinanza di vendita
In virtù dell’articolo 216, comma 5, del Codice della crisi «il giudice delegato dispone la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, dell’ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della vendita».
Il giudice può disporre la pubblicazione su appositi siti internet dell’ordinanza di vendita e della relazione di stima e può stabilire la diffusione della notizia a mezzo organi di stampa.
Ciò posto, l’applicazione alla liquidazione giudiziale delle modalità telematiche di vendita proprie del PVP sembra costituire uno dei cardini principali dell’intervento di riforma. In tal senso, l’art 216, comma 4 del Dlgs 14/2019 dispone che tutte le vendite sono effettuate con modalità telematiche tramite il PVP, salvo che siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
Il successivo comma 6 dell’articolo 216 Dlgs 14/2019 stabilisce che il curatore deve anche gestire le visite agli immobili con l’ausilio del portale delle vendite. Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato.
L’atto traslativo
Il procedimento di vendita competitiva si conclude con la stipula del contratto tra il curatore e l’acquirente, che è il momento dal quale si produce il trasferimento del bene. L’acquisto del diritto reale è contestuale al consenso e, tendenzialmente, al pagamento.
La partecipazione dell’organo giurisdizionale a questa fase conclusiva è invece prevista per altri fini dall’articolo 217, comma 2, Dlgs 14/2019: il giudice, infatti, deve ordinare con decreto – per i beni immobili o altri beni iscritti in pubblici registri –la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri e di ogni altro vincolo.
Commenti