Commento al nuovo art. 130 del Codice della crisi d'impresa


Nel nuovo CCI si evidenzia la necessità di comprendere, nell’ambito della liquidazione giudiziale, come si inserisce il nuovo art. 130 rispetto al passato.

Il nuovo art. 130 CCI va ad ogni modo raffrontato al famoso ex art. 33 della L.F..

Da una attenta lettura il nuovo art. 130 CCI dedicato alle “Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore”  si appura come la portata normativa estende l’opera del curatore non più rispetto alla conclamata stasi fallimentare ma rispetto alle fasi di crisi e di insolvenza.

Nel primo comma si stabilisce : “Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della Società”.

Una prima grande ed immediata differenza sta nel fatto che il Curatore è stato chiamato dal Legislatore a relazionare -   a mezzo di un iniziale “informativa” - entro i 30 giorni dall’apertura della procedura, e non i entro i 60 giorni come previsto nella legge fallimentare precedente. Il Curatore è tenuto immediatamente ad  agire per accertare le cause che hanno portato alla crisi e all’insolvenza , nonché il ruolo dell’organo amministrativo e di controllo rispetto alla passaggio da crisi ad insolvenza finanziaria , ovvero nel passaggio da una situazione di probabile difficoltà ad affrontare finanziariamente obbligazioni a breve termine ad una situazione di sicura incapacità ad affrontare finanziariamente i propri obblighi nel breve termine. Con questa prima relazione , il legislatore ha introdotto il concetto di informativa intesa come raccolta di informazioni  in modo anche sintetico in quanto sono riferibili ad un lavoro iniziato nei 30 giorni precedenti. Tale informativa sarà il fondamento della vera e proporia relazione particolareggiata come previsto dal 4° comma del presente art. 130.

 Il secondo comma introduce una prima arma per il Curatore che prima non c’era, infatti sancisce: “Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero”.

Tale comma assume una forma di deterrenza per il fallito, il quale a fronte di un ingresso immediato nella fattispecie penale, si sente chiamato ad collaborare in modo costruttivo con il Curatore e con gli organi della procedura in generale. Ritengo questa novità importantissima e di portata considerevole perché molte volte nella consegna della documentazione contabile passa un tempo rilevante affinché il fallito possa intervenire visto che la vecchia legge fallimentare prevedeva un deposito entro tre giorni ma non con questa incisività.

Sempre il secondo comma dispone, dando un impulso forte e ampio, che il Curatore abbia tutte le autorizzazioni necessarie per accedere alle banche dati previste dall’art. 49 nonché quelle necessarie e specifiche richieste nell’istanza di autorizzazione. Per chi scrive è importante che il Curatore venga messo in condizione e facilitato rispetto al passato nell’accedere alle informazioni come quelle disposte dall’art. 49 del CCI ad esempio l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari. Per il Curatore può fare la differenza avere queste armi facilmente utilizzabili nell’espletamento dell’incarico.

Autore: Dott. Andrea Gervasio

 

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