Adempimenti fiscali del Curatore alla luce della recente sentenza della Cass. 2 marzo 2021, n. 5623
Ai fini dell'IVA la legge prevede specifici obblighi dichiarativi a carico del curatore. Infatti egli è obbligato presentare la dichiarazione IVA dell'anno solare precedente nel caso in cui al momento della sua nomina il termine non sia ancora scaduto (art. 8, comma 4, D.P.R. 322/1998).
Il legislatore ha concessp al curatore un termine di quattro mesi dalla nomina nel caso in cui tra la data di nomina e quella di scadenza del termine ordinario decorrano meno di quattro mesi.
Non vi è nessuna norma che prevede in maniera diretta che il curatore sia obbligato a presentare la dichiarazione ai fini IRES e IRAP per il periodo di imposta precedente alla apertura della liquidazione giudiziale. E a questo punto che emerge interessante e (vincolante) l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 2 marzo 2021, n. 5623) che obbliga il curatore a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ove la procedura sia stata aperta prima della scadenza del termine per la presentazione. Secondo la Cassazione “se all'imprenditore fallito non può essere imputata la mancata esposizione dei redditi prima della sua scadenza, al contrario, al curatore compete presentare la dichiarazione la cui scadenza sia successiva alla sua nomina nell'ufficio. Infatti, questo adempimento incombe, per la citata generale disposizione di legge (art. 1 D.P.R. 600/1973) in capo a chi sia al governo della persona giuridica al momento della scadenza del termine per adempiere”.
Con tale sentenza si assolve l'imprenditore di un onere e lo si accolla al Curatore con tutti i pro e contro relativi a tale adempimento.
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