Composizione negoziata: documentazione da allegare alla domanda d'acesso


 

L'imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto,  deve inserire sulla piattaforma telematica la seguente documentazione (nuovo art. 17 c. 3 CCI):
a) i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non sono già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi 3 periodi di imposta e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo (di cui al nuovo art. 13 c. 2 CCI), una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000) sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (ai sensi dell'art 40 CCI) anche nelle ipotesi di proposta di concordato con riserva (di cui all'art. 44 c. 1 lett. a CCI) o di richiesta di misure protettive nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione (ai sensi dell'art. 54 c. 3 CCI);
e) il certificato unico dei debiti tributari (di cui all’art. 364 c. 1 CCI);
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (di cui all’art. 363 c. 1 CCI);
h) un estratto delle informazioni presenti nella centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, per le istanze presentate dal 25 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni previste dalle lettere e), f) e g) possono essere sostituite da una dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000), con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime (art. 38 c. 3 DL 13/2023).

Secondo Unioncamere, in base alla raccolta dati aggiornata al 15 novembre 2022, le imprese che intendono accedere alla composizione negoziale si scontrano soprattutto contro la difficoltà di reperire la documentazione di natura fiscale da allegare alla domanda (Osservatorio nazionale Unioncamere 15 novembre 2022).

 

 

 

Commenti

Post popolari in questo blog

Novità al codice della crisi d'impresa (il Decreto correttivo al Codice della crisi d'impresa)

La continutà aziendale fondamentale per evitare la crisi d'impresa

L’OCC quali sono i confini dei loro poteri e doveri