Composizione negoziata: documentazione da allegare alla domanda d'acesso
L'imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, deve inserire sulla piattaforma telematica la seguente
documentazione (nuovo art. 17 c. 3 CCI):
a) i bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non sono già depositati presso
l’ufficio del registro delle imprese oppure, per gli imprenditori che non sono
tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli
ultimi 3 periodi di imposta e una situazione patrimoniale e finanziaria
aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni
della lista di controllo (di cui al nuovo art. 13 c. 2 CCI), una relazione
chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano
finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende
adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi
crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di
garanzia;
d) una dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000) sulla
pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione
giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione
con la quale attesta di non avere depositato ricorsi per l'accesso a una
delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza (ai sensi dell'art
40 CCI) anche nelle ipotesi di proposta di concordato con riserva (di cui all'art.
44 c. 1 lett. a CCI) o di richiesta di misure protettive nel corso delle
trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di
ristrutturazione (ai sensi dell'art. 54 c. 3 CCI);
e) il certificato unico dei debiti tributari (di cui all’art. 364 c. 1
CCI);
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’agenzia delle
entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (di
cui all’art. 363 c. 1 CCI);
h) un estratto delle informazioni presenti nella centrale dei rischi
gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla
presentazione dell’istanza.
Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, per le istanze
presentate dal 25 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni
previste dalle lettere e), f) e g) possono essere sostituite da una
dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000), con la quale attesta
di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di
nomina dell'esperto, le certificazioni medesime (art. 38 c. 3 DL 13/2023).
Secondo Unioncamere, in base alla raccolta dati aggiornata al 15 novembre 2022, le imprese che intendono accedere alla composizione negoziale si scontrano soprattutto contro la difficoltà di reperire la documentazione di natura fiscale da allegare alla domanda (Osservatorio nazionale Unioncamere 15 novembre 2022).
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