Concordato Preventivo Biennale : Novità per i contribuenti minori
La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) è stata introdotta nella bozza del decreto attuativo della L. 111/2023, esaminata dal CdM del 3 novembre 2023. Lo scopo è quello di favorire l'adempimento spontaneo, incoraggiando l'emersione di materia imponibile, oltre che di azionalizzare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti di minori dimensioni, offrendo l'opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.
Attraverso l'adesione al concordato preventivo è definito per due anni il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
L'istituto, sebbene esteso ai soggetti in regime forfettario, si declina in maniera specifica per i soggetti ISA. Le informazioni dagli stessi fornite mirano a creare un CPB su misura per ciascun contribuente.
L'iter ha inizio con la messa a disposizione, entro il 15 marzo di ogni anno (per il primo anno la scadenza slitta al 30 aprile), del software per la raccolta dei dati necessari per la formulazione della proposta di CPB.
Per quanto concerne le fasi successive, la bozza circolata prevede che il contribuente aderisca alla proposta entro il termine di versamento delle imposte (di norma 30 giugno). In precedenza, la dichiarazione dei dati necessari alle elaborazioni avverrà entro il decimo giorno precedente a tale scadenza (20 giugno), mentre l'Agenzia invierà la proposta entro il quinto giorno precedente il temine ultimo per l'adesione (25 giugno). Una proposta preconfezionata, senza alcuna forma di contraddittorio, impostata su rigidi criteri temporali di formulazione e adesione.
I criteri di accesso al CPB per i soggetti ISA esigono che nel periodo d'imposta precedente a quello della proposta si ottenga un punteggio di affidabilità fiscale di almeno 8, anche mediante adeguamento in dichiarazione.
L'ulteriore condizione, sembra disporre un doppio binario per i debiti fiscali e contributivi data la loro diversa natura: nel primo caso devono essere estinti, entro la data di adesione al CPB, quelli di importo pari o superiore a 5 mila euro (inclusi interessi e sanzioni); per i debiti contributivi l'estinzione è prevista per quelli definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Tale limite non comprende i debiti coperti da sospensioni o piani di rateazione validi.
La mancata presentazione della dichiarazione, nonché la presenza di specifiche condanne, anche in caso di patteggiamento, (reati tributari D.Lgs. 74/2000, false comunicazioni sociali art. 2621 cc, reati in ambito di riciclaggio e autoriciclaggio ex art. 648-bis ter e ter1 c.p.) bloccano l'accesso al concordato, se intervenuti nei tre periodi d'imposta precedenti.
Per il periodo d'imposta precedente, una volta accettata la proposta, il contribuente dovrà indicare nella propria dichiarazione i dati corrispondenti a quelli comunicati, pena il mancato accesso al concordato stesso.
Accettato il CPB nulla cambia, per il biennio di permanenza, in merito agli obblighi contabili e dichiarativi, ma soprattutto per ciò che concerne la compilazione ed invio dei dati rilevanti ai fini ISA.
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