L'Impresa agricola rispetto al nuovo codice delle crisi d'impresa

Nel nuovo CCII ( d.lgs. n. 14/2019) l'impresa agricola resta esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale , cosi come gia definito dalla precedente disciplina dettata dalla legge fallimentare (r.d. n. 267/1942). L'art. 2, comma 1, CCII, definendo il “ sovraindebitamento ”, assoggetta alle procedure “minori”, ovvero alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, alcuni soggetti in stato di crisi o di insolvenza, quali il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, le start-up innovative ed infine proprio gli imprenditori agricoli , escludendoli espressamente dalla liquidazione giudiziale e dalle altre procedure “maggiori”. Tale esclusione segue la distinzione operata dal Codice civile tra l'imprenditore commerciale, di cui all'art. 2195 c.c., e l'imprenditore agricolo di cui all' art. 2135 c.c. , esonerato dall'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale, quale la tenuta delle scritture con...