L'Impresa agricola rispetto al nuovo codice delle crisi d'impresa
Nel nuovo CCII ( d.lgs. n. 14/2019) l'impresa agricola resta esclusa dalla procedura di liquidazione giudiziale, cosi come gia definito dalla precedente disciplina dettata dalla legge fallimentare (r.d. n. 267/1942).
L'art. 2, comma 1, CCII, definendo il “sovraindebitamento”, assoggetta alle procedure “minori”, ovvero alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, alcuni soggetti in stato di crisi o di insolvenza, quali il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, le start-up innovative ed infine proprio gli imprenditori agricoli, escludendoli espressamente dalla liquidazione giudiziale e dalle altre procedure “maggiori”.
Tale esclusione segue la distinzione operata dal Codice civile tra l'imprenditore commerciale, di cui all'art. 2195 c.c., e l'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c., esonerato dall'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale, quale la tenuta delle scritture contabili e all'assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Si consideri poi che, come accennato, nemmeno il concordato preventivo può costituire strumento di composizione della crisi dell'imprenditore agricolo: l'esclusione dal campo di applicazione di tale strumento trova precisa conferma nel richiamo operato dell'art. 84 CCII, che definisce quale soggetto legittimato attivo alla domanda di concordato preventivo l'imprenditore commerciale di cui all'art. 121 CCII.
All'imprenditore agricolo, in stato di crisi o di insolvenza, resta, quindi, la possibilità di avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e, più specificamente:
i) il concordato minore, di cui agli artt. 74 ss. CCII, in continuità se è possibile la prosecuzione dell'attività aziendale agricola,
ii) la liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 ss. CCII, che mira a liquidare tutti i beni dell'impresa e a soddisfare i creditori con il ricavato.
Possibile poi per l'imprenditore agricolo che ha scelto la liquidazione controllata dei propri beni ricorrere all'istituto dell'esdebitazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 278 ss. CCII, che gli consente di ottenere l'inesigibilità da parte dei creditori dei propri debiti rimasti insoddisfatti.
Tuttavia, resta da osservare, come sostenuto dalla Suprema Corte, che la sottrazione dell'impresa agricola al fallimento, oggi liquidazione giudiziale, non può essere considerata in termini assoluti: qualora l'impresa agricola eserciti, di fatto, attività commerciale essa, se in stato di insolvenza, può essere oggetto di liquidazione giudiziale. Di contro, l'essere l'impresa agricola costituita in forma societaria non comporta di per sé che essa sia impresa commerciale, come tale soggetta alla liquidazione giudiziale: sono infatti considerate agricole le società di persone, cooperative e di capitali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e siano in possesso di ulteriori requisiti. In tale contesto, quindi, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che se l'attività commerciale svolta concretamente dall'impresa è prevalente rispetto all'attività agricola, se pur contemplata in via esclusiva nell'oggetto sociale dell'impresa agricola costituita in forma societaria, questa risulta assoggettabile a fallimento e al concordato preventivo (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2023, n. 32977; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5342; Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2019, n. 5235).
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