Riflessione della Cassazione nell'ambito della prededuzione del credito del professionista nel Concordato Preventivo

In materia di concordato preventivo, la  Cassazione civile, sez. I, 19/12/2023, (ud. 21/11/2023, dep.19/12/2023), Sentenza n. 35452  evidenza che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, solo se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161, L. Fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, C. 2, L. Fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa.

Inizialmente il Tribunale di Roma ha accettato come passivo del fallimento il credito di € 61.000 dovuto a un avvocato, collocandolo solo in collocazione in via privilegiata. Questa decisione è stata impugnata in seguito al ricorso presentato dall'avvocato in cassazione, il quale ha sollevato due motivi di contestazione.

La questione principale riguarda la prededuzione dei crediti dei professionisti, in particolare se i crediti per attività difensive o per la preparazione del piano concordatario possono essere collocati in prededuzione anche in caso di inammissibilità della domanda. Inoltre, si discute sulla possibilità per un professionista di stipulare una transazione con il curatore che riguardi la prededuzione del proprio credito.

Le recenti riforme della legge fallimentare hanno ridefinito la disciplina della prededuzione dei crediti, introducendo nuove categorie e criteri di valutazione.

La nuova normativa stabilisce tre tipologie di crediti prededucibili: legale, funzionale e occasionale. Si tratta di una modifica significativa rispetto alla legislazione precedente, che non forniva una regolamentazione chiara della prededuzione dei crediti.

Inoltre, la legge ora chiarisce che la prededuzione può essere attribuita solo ai crediti espressamente qualificati come tali dalla legge o ai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

La Cassazione  ha respinto il ricorso dell'avvocato, confermando la decisione di non riconoscere la prededuzione del suo credito. Inoltre, ha dichiarato nulla la transazione attraverso la quale si cercava di riconoscere la prededuzione, poiché la legge non consente il riconoscimento transattivo di una prededuzione non prevista dalla legge stessa.

In conclusione, la decisione della Cassazione sottolinea l'importanza della funzionalità del credito rispetto alla procedura concorsuale per il riconoscimento della prededuzione.

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