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L’OCC quali sono i confini dei loro poteri e doveri

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Gli OCC sono gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal DM 24 settembre 2014 n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal codice della crisi (art. 2 c. 1 lett. t) CII). Gli OCC possono essere enti pubblici o privati dotati di indipendenza, professionalità e di un adeguato patrimonio. Oltre a dover essere iscritti in un registro istituito dal Ministro della giustizia, devono essere composti da tre organi: il consiglio direttivo, il referente ed il gestore della crisi. Ogni organismo, infatti, ha il dovere di istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato nonché all'esito del procedimento (art. 9 c. 1 DM 24 settembre 2014 n. 202). Per altro verso, il gestore della crisi è individuato ...