L’OCC quali sono i confini dei loro poteri e doveri


Gli OCC sono gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal DM 24 settembre 2014 n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal codice della crisi (art. 2 c. 1 lett. t) CII).

Gli OCC possono essere enti pubblici o privati dotati di indipendenza, professionalità e di un adeguato patrimonio. Oltre a dover essere iscritti in un registro istituito dal Ministro della giustizia, devono essere composti da tre organi: il consiglio direttivo, il referente ed il gestore della crisi.

Ogni organismo, infatti, ha il dovere di istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato nonché all'esito del procedimento (art. 9 c. 1 DM 24 settembre 2014 n. 202).

Per altro verso, il gestore della crisi è individuato nella persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (art. 2 c. 1 lett. f) DM 24 settembre 2014 n. 202) e deve presentare i requisiti della onorabilità e della qualificazione professionale.

Dunque, l'OCC, dopo aver ricevuto l'istanza da parte del debitore, nomina, per la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui il debitore ha indicato di volersi avvalere, il gestore della crisi. 

Quest'ultimo, a seguito della sua accettazione, ha il dovere di eseguire personalmente la prestazione (pur potendo avvalersi della collaborazione di ausiliari) e di sottoscrivere, per ogni affare, una dichiarazione di indipendenza.

Al contrario, il gestore della crisi non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad esclusione di quelli strettamente riguardanti la prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Per un'analisi dei singoli adempimenti procedurali e delle relative tempistiche che il gestore della crisi deve compiere a seguito dell'accettazione dell'incarico, si rinvia al vademecum pubblicato dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma in data 10 ottobre 2023.

 

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