Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio

La disciplina della legittimazione ad impugnare le delibere societarie - relativamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio - distingue nettamente tra i casi di annullabilità e quelli di nullità. Annullabilità (art. 2377 c.c.) Nel caso di delibere annullabili, la legittimazione attiva è riconosciuta esclusivamente ai soci assenti, dissenzienti o astenuti - in sostanza, a tutti coloro che non hanno concorso all'adozione della deliberazione. I soci che hanno espresso voto favorevole sono invece privi di legittimazione, in applicazione del principio del divieto di venire contra factum proprium. Questo divieto si inquadra nel più ampio principio che vieta l'abuso di posizioni soggettive, radicato nell'art. 2 della Costituzione e nell'art. 1175 c.c., che impone il dovere di correttezza tanto nelle condotte sostanziali quanto in quelle processuali. Nullità (art. 2379 c.c.) Diversamente, in caso di nullità della delibera, la legittimazione è estesa anche ai ...