Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
Annullabilità (art. 2377 c.c.)
Nel caso di delibere annullabili, la legittimazione attiva è riconosciuta esclusivamente ai soci assenti, dissenzienti o astenuti - in sostanza, a tutti coloro che non hanno concorso all'adozione della deliberazione. I soci che hanno espresso voto favorevole sono invece privi di legittimazione, in applicazione del principio del divieto di venire contra factum proprium.
Questo divieto si inquadra nel più ampio principio che vieta l'abuso di posizioni soggettive, radicato nell'art. 2 della Costituzione e nell'art. 1175 c.c., che impone il dovere di correttezza tanto nelle condotte sostanziali quanto in quelle processuali.
Nullità (art. 2379 c.c.)
Diversamente, in caso di nullità della delibera, la legittimazione è estesa anche ai soci che abbiano votato a favore dell'adozione della deliberazione impugnata, come confermato dalla giurisprudenza (Tribunale di Napoli, 24 marzo 2016).
Nel caso specifico dell'impugnazione di un bilancio nullo o di un'operazione sul capitale sociale fondata su tale bilancio, l'azione di nullità è attribuita a "chiunque vi abbia interesse". Questo perché, come chiarito dalla Cassazione (sentenza n. 29325 del 22 dicembre 2020), in tali circostanze il legislatore ha riconosciuto la coesistenza di un interesse superindividuale (della società stessa e dell'attore) alla caducazione di una deliberazione gravemente viziata.
In queste ipotesi, l'azione è concessa indipendentemente dalla posizione assunta in sede di approvazione, escludendo così che possa configurarsi una violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte di chi decide, dopo una più attenta riflessione, di opporsi a una deliberazione che aveva precedentemente approvato.
Commenti